Deuteronomio 191 Capitolo 19 Le città di rifugio, L'uccisore di uomini, L'assassino Dt 19:1-13 Punti di riferimento da non rimuovere Dt 19:14 La punizione dei falsi testimoni Dt 19:15-21 Versetti 1-13 Qui si stabilisce la legge tra il sangue dell'ucciso e il sangue dell'assassino; si dispone che le città di rifugio siano una protezione, affinché un uomo non muoia per un crimine che non ha commesso volontariamente. In Cristo, il Signore nostro Giusto, è previsto un rifugio per coloro che per fede fuggono a lui. Ma non c'è rifugio in Gesù Cristo per i peccatori presuntuosi, che continuano nei loro peccati. Coloro che fuggono a Cristo dai loro peccati saranno al sicuro in lui, ma non coloro che si aspettano di essere protetti da lui nei loro peccati. 14 Versetto 14 Vengono date indicazioni per fissare dei punti di riferimento in Canaan. È volontà di Dio che ognuno conosca il proprio; e che si usino mezzi per impedire di fare e subire il male. Questo è senza dubbio un precetto morale, tuttora vincolante. Ognuno si accontenti della propria sorte e sia giusto con il prossimo in ogni cosa. 15 Versetti 15-21 La sentenza non deve mai essere emessa sulla base della testimonianza di un solo testimone. Un falso testimone dovrebbe subire la stessa punizione che ha cercato di infliggere alla persona che ha accusato. Nessuna legge potrebbe essere più giusta. Tutti i cristiani non solo siano cauti nel rendere testimonianza in pubblico, ma si guardino bene dal partecipare alle calunnie private; e tutti coloro la cui coscienza li accusa di crimini, fuggano senza indugio per rifugiarsi nella speranza che è loro posta davanti in Gesù Cristo. Dimensione testo: Indirizzo di questa pagina: Indirizzo del testo continuo: |