Deuteronomio 24

Leggi sul divorzio
1 «Quando uno prende una donna e la sposa, se poi avviene che essa non gli è più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio, glielo dia in mano e la mandi via da casa sua; 2 se ella esce da casa sua e va e diviene moglie di un altro uomo, 3 se quest'ultimo marito la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo dà in mano e la manda via da casa sua, o se quest'ultimo marito che l'aveva presa in moglie viene a morire, 4 il primo marito che l'aveva mandata via non potrà riprenderla in moglie, dopo che è stata contaminata perché questo è un abominio agli occhi dell'Eterno; e tu non macchierai di peccato il paese che l'Eterno, il tuo DIO, ti dà in eredità.

Sagge disposizioni contro pegni e rapimenti e in favore degli sposi, braccianti, stranieri, orfani e vedove
5 Se un uomo si è appena sposato non andrà in guerra e non gli sarà dato alcun incarico; sarà libero a casa sua per un anno e farà lieta la moglie che ha sposato. 6 Nessuno prenderà in pegno la macina inferiore o la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita di uno. 7 Se si sorprende un uomo a rapire uno dei suoi fratelli fra i figli d'Israele, e lo maltratta e lo vende, quel rapitore sarà messo a morte; così estirperai il male di mezzo a te. 8 In caso di lebbra bada bene di osservare diligentemente e fare tutto ciò che i sacerdoti levitici vi insegneranno; avrete cura di fare come io ho loro comandato. 9 Ricorda ciò che l'Eterno, il tuo DIO, fece a Miriam durante il viaggio, dopo che usciste dall'Egitto. 10 Quando presti qualcosa al tuo vicino non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno; 11 rimarrai fuori, e l'uomo a cui hai fatto il prestito ti porterà il pegno fuori. 12 E se quell'uomo è povero, non andrai a dormire avendo ancora il suo pegno. 13 Dovrai restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti; e questo ti sarà messo in conto di giustizia agli occhi dell'Eterno, il tuo DIO. 14 Non defrauderai il bracciante povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, entro le tue porte; 15 gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e a questo va il suo desiderio; così egli non griderà contro di te all'Eterno e non ci sarà peccato in te. 16 Non si metteranno a morte i padri per i figli né si metteranno a morte i figli per i padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. 17 Non lederai il diritto dello straniero o dell'orfano e non prenderai in pegno la veste dalla vedova; 18 ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l'Eterno, il tuo DIO; perciò ti comando di fare questo. 19 Quando fai la mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l'orfano e per la vedova, affinché l'Eterno, il tuo DIO, ti benedica in tutta l'opera delle tue mani. 20 Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. 21 Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai una seconda volta; i grappoli rimasti saranno per lo straniero, per l'orfano e per la vedova. 22 E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto; perciò ti comando di fare questo».

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