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Leggi relative alla proprietà e ai costumi

Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. Se il ladro, colto nell’atto di fare una violazione, è percosso e muore, non c’è delitto di omicidio. Se il sole era sorto quando è avvenuto il fatto, ci sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, è trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Se uno arrecherà dei danni a un campo o a una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si attacca alle spine così che ne sia distrutto il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: ‘È questo qui!’, la causa di entrambe le parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, 11 interverrà fra le due parti il giuramento dell’Eterno per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto al risarcimento dei danni. 12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone. 13 Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore quando è assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. 15 Ma se il padrone è presente, non è tenuto a risarcire i danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo. 16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla per moglie. 17 Ma se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, paghi la somma che si usa dare per le vergini. 18 Non lascerai vivere la strega. 19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. 20 Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché soltanto all’Eterno, sarà sterminato come anatema. 21 Non maltratterai lo straniero e non lo opprimerai; perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. 22 Non affliggerete nessuna vedova, né nessun orfano. 23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 24 la mia ira si accenderà, e io vi ucciderò con la spada; e le vostre mogli saranno vedove, e i vostri figli orfani. 25 Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai interesse. 26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole; 27 perché è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Su che cosa dormirebbe? E se avverrà che egli gridi a me, io l’ascolterò; perché sono misericordioso. 28 Non bestemmierai contro Dio, e non maledirai il principe del tuo popolo. 29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 30 Lo stesso farai del tuo bestiame grosso e minuto: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno, me lo darai. 31 Voi sarete per me degli uomini santi; non mangerete carne di bestia trovata sbranata nei campi; gettatela ai cani.