La legge del ripudio. Il nuovo sposo esente dal servizio militare
1 Quando un uomo prende una donna e la sposa, se poi avviene che lei non gli è più gradita perché ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un atto di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa sua.
2 Se lei, uscita dalla casa di quell’uomo, va e diventa moglie di un altro marito,
3 e quest’altro marito la prende in odio, scrive per lei una lettera di ripudio, gliela consegna in mano e la manda via da casa sua, o se quest’altro marito, che l’aveva presa per moglie, muore,
4 il primo marito che l’aveva mandata via non potrà riprenderla per moglie dopo che lei è stata contaminata; poiché sarebbe un’abominazione agli occhi dell’Eterno; e tu non macchierai di peccato il paese che l’Eterno, il tuo Dio, ti dà come eredità.
5 Quando un uomo si sarà sposato da poco, non andrà alla guerra e non gli sarà imposto nessun incarico; sarà libero per un anno di starsene a casa e farà lieta la moglie che ha sposato.
I pegni. Il rapimento d’uomo. La lebbra
6 Nessuno prenderà in pegno le due macine, né la macina superiore, perché sarebbe come prendere in pegno la vita.
7 Quando si troverà un uomo che ha rapito qualcuno dei suoi fratelli tra i figli d’Israele, ne abbia fatto un suo schiavo e l’abbia venduto, quel ladro sarà messo a morte; così toglierai via il male di mezzo a te.
8 State in guardia contro la piaga della lebbra, per osservare diligentemente e fare tutto quello che i sacerdoti levitici vi insegneranno; avrete cura di fare come io ho loro ordinato.
9 Ricordati di quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece a Miriam, durante il viaggio, dopo che foste usciti dall’Egitto.
10 Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno;
11 te ne starai di fuori, e l’uomo a cui avrai fatto il prestito, ti porterà il pegno fuori.
12 E se quell’uomo è povero, non ti coricherai avendo ancora il suo pegno.
13 Non mancherai di restituirgli il pegno, al tramonto del sole, affinché egli possa dormire nel suo mantello e benedirti; e questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi dell’Eterno, che è il tuo Dio.
Il mercenario. I diritti dello straniero, dell’orfano e della vedova
14 Non froderai l’operaio povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno degli stranieri che stanno nel tuo paese, dentro le tue porte;
15 gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole; poiché è povero, e lo aspetta con impazienza; così egli non griderà contro di te all’Eterno, e tu non commetterai un peccato.
16 Non si metteranno a morte i padri per i figli, né si metteranno a morte i figli per i padri; ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato.
17 Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano, e non prenderai in pegno la veste della vedova;
18 ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto, e che di là, l’Eterno, il tuo Dio ti ha redento; perciò io ti comando che tu faccia così.
19 Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, avrai dimenticato qualche covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani.
20 Quando scuoterai i tuoi ulivi, non tornerai a ripassare le olive rimaste sui rami; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.
21 Quando vendemmierai la tua vigna, non ripasserai a cogliere i grappoli rimasti; saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova.
22 E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando che tu faccia così.